Lockdown Coronavirus: misure restrittive prorogate fino al 3 maggio 2020

Il DPCM 10 marzo 2020 firmato dal premier Giuseppe Conte conferma tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività commerciali produttive, con la riapertura di librerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati

Data di pubblicazione:
15 Aprile 2020
Lockdown Coronavirus: misure restrittive prorogate fino al 3 maggio 2020

DPCM 10 aprile 2020


Il lockdown Coronavirus andrà avanti sino a domenica 3 maggio 2020 compresa, in virtù di quanto disposto dal DPCM 10 aprile 2020 firmato dal premier Giuseppe Conte nella serata di venerdì scorso (disponibile in allegato).

Lo ha dichiarato lo stesso Conte in conferenza stampa nella serata di venerdì 10 aprile, precisando che non ci sono ancora le condizioni – nonostante i miglioramenti in termini di ospedalizzazioni, contagi e decessi per l’emergenza Coronavirus – per una riapertura consistente delle aziende – e dei cantieri – in Italia.

La proroga vale anche per le attività commerciali e produttive, “perché la salute viene al primo posto. La nostra volontà è quella di allentare il prima possibile le misure per far ripartire il motore produttivo del Paese ma dobbiamo ancora attendere. Se, comunque, prima del 3 maggio 2020 si verificheranno le condizioni per un allentamento, anche alla luce delle disposizioni del comitato tecnico scientifico, riapriremo altre attività“, ha aggiunto Conte.


Le riaperture dal 14 aprile 2020

Riapriranno, da martedì 14 aprile 2020, cartolibrerie, librerie, negozi di abbigliamento per bambini e neonati (“abbiamo ricevuto tante richieste in tal senso“) e qualche atra attività tra le quali la silvicoltura (il taglio dei boschi, per fornire legna e combustibili solidi”, ha aggiunto il premier).

Ma il piano per la fase 2 è già partito, perché “non possiamo aspettare che il virus scompaia completamente per la ripartenza, che avverrà a tappe“. Superata la fase acuta, quindi, si ripartirà con un programma che poggia su due pilastri:

  • l’istituzione di un gruppo di lavoro di esperti (sociologi, manager, esperti di organizzazione del lavoro, psicologi), presieduto da Vittorio Colao con altre personalità;
  • un protocollo generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro (“lo abbiamo già stilato, è la nostra Bibbia per la ripertenza, lo stiamo rinforzando per poi far ripartire tutte le attività produttive in sicurezza, consiglio ai responsabili delle aziende di iniziare a sanificare gli ambienti e predisponendosi già ora per le rigorose misure di protezione e rispetto delle distanze in tutti i luoghi di lavoro”).


I contenuti del DPCM 10 aprile 2020

Di fatto, riprendono quelli del DPCM 22 marzo 2020 ampliando qualche dettaglio in merito ai rientri in Italia per motivi di lavoro, ma restano tutte le restrizioni dei precedenti DPCM e l’Allegato 3 (quello dei Codici ATECO che possono aprire) comprende solamente poche attività in più rispetto a prima.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 1° aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.


Le attività chiuse e l’elenco di quelle essenziali

Fino al prossimo 3 maggio 2020,

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle cd. essenziali e indicate nell’allegato 3 (codici ATECO ‘esautorati’ dal divieto ovverosia attività eccezionali), che eventualmente potrà essere integrato con altri decreti;
  • le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (incentivare lavoro agile, incentiviare ferie, sospese le attività non indispensabili, assunzione di protocolli anti-contagio);
  • per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 18/2020 (Cura Italia).


 

Allegati

Ultimo aggiornamento

Venerdi 27 Gennaio 2023