Regione Sicilia : Pubblicata l’ Ordinanza Misure Covid- 19 n°21 del 17 maggio 2020, per la riapertura del 18 maggio.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Data di pubblicazione:
18 Maggio 2020
Regione Sicilia : Pubblicata l’ Ordinanza Misure Covid- 19 n°21 del 17 maggio 2020, per la riapertura del 18 maggio.

Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020

Art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza) Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza. Sono, pertanto, abrogate dal 18 maggio 2020 tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

TITOLO II ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Art. 2 (principi generali) Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N. 1, d’ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”). Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive e sociali autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni. Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito. Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per legge.

Art. 3 (attività di ristorazione) Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività 4 propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

Art. 4 (stabilimenti balneari e spiagge) Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti. Ulteriori disposizioni in materia possono essere affidate ad uno specifico “protocollo” con i rappresentanti della categoria, con i quali verrà altresì concordato il giorno di avvio della stagione balneare.

Art. 5 (strutture ricettive) Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Art. 6 (servizi alla persona) Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico - e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

Art. 7 (attività commerciali e artigianali) Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate 5 nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti. Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.

Art. 8 (musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche) I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è, inoltre, consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.

Art. 9 (manifestazioni, eventi e spettacoli) In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nella stessa data dell’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d. 6 discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.

Art. 10 (chiusura nei giorni domenicali e festivi) È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.

Art. 11 (prolungamento dell’orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura) Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico - tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all’articolo che precede). Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub e ristoranti) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato e, comunque, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 della presente Ordinanza. Art. 12 (stage professionali e tirocini formativi) Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.

TITOLO III ULTERIORI DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DEI DPCM VIGENTI

Art. 13 (mobilità infraregionale) Gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e ss.mm.ii.

Art. 14 (trasporto pubblico locale su gomma e marittimo) Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità. Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto con le Isole minori della Regione devono attenersi allo svolgimento dei servizi come articolati nell’ALLEGATO N. 2 alla presente ordinanza; gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione, invece, devono attenersi allo svolgimento dei servizi secondo l’articolazione indicata nell’ALLEGATO N. 3 alla presente ordinanza.

Art. 15 (attività sportive) Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente Ordinanza. 8 Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee guida allegate. Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.

Art. 16 (chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico) I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.

TITOLO IV MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA

Art. 17 (disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare) I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di: a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione; c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working). Per il monitoraggio delle condizioni di salute i soggetti di cui al presente articolo possono utilizzare l’applicazione “SiciliaSiCura”, scaricandola dalle piattaforme AppleStore e Android.

Art. 18 (disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione) Chiunque faccia ingresso in Sicilia, alla luce dei dati sul monitoraggio epidemiologico di talune Regioni, ha l’obbligo di: a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso secondo le modalità ritenute più idonee, che possono richiedere anche il coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali diverse modalità di esame autorizzate dall’ISS.

Art. 19 (regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall’isolamento domiciliare) Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo che precede gli appartenenti alle seguenti categorie: a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché i dipendenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 coinvolti nella gestione dell’emergenza; b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo; c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria; d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto; e) cittadini siciliani che per brevi periodi debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per documentate esigenze cliniche e - per l’ipotesi di non autosufficienza o di terapie salvavita - un proprio accompagnatore; nei confronti dei soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per le suddette esigenze, la struttura ospedaliera accipiente provvede immediatamente ad effettuare il tampone rinofaringeo; f) genitori che debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per motivi di 10 ricongiungimento, anche temporaneo in caso di separazione e/o divorzio, al figlio minore. I lavoratori di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. sono sottoposti, in luogo della quarantena obbligatoria, al regime di sorveglianza sanitaria. Detta disposizione si applica, altresì, a coloro che per esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale. Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti sopra indicati sospendono l’attività e provvedono ad informare il Medico di medicina generale ovvero il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

Art. 20 (attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020) Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto. L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

Art. 21 (disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina) Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola. I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all’invio della dichiarazione, il modello viene restituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione. Esso deve essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione è inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente. Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri nel medesimo Comune, anche avvalendosi di personale volontario non medico. Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l’isolamento 11 obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli che precedono. Le convenzione potranno in ogni caso essere modificate, risolte e/o recedute con provvedimento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana.

Art. 22 (disposizioni per le Isole minori della Regione Siciliana) In vista dell’avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l’accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Art. 23 (uso obbligatorio della mascherina) Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 (coordinamento per le attività emergenziali) Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.

Art. 25 (disposizioni sulla efficacia delle misure) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. 12 La presente ordinanza, con validità dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente MUSUMECI

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Ultimo aggiornamento

Venerdi 27 Gennaio 2023