Regione Siciliana - Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

La presente ordinanza avrà efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso.

Data di pubblicazione:
28 Settembre 2020
Regione Siciliana - Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020

 

  • Uso obbligatorio della mascherina È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi; Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
  • Misure di prevenzione per soggetti provenienti da nazioni diverse dall’Italia Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l’obbligo registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; Alle norme di cui sopra dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza; 
  • Ulteriori misure di prevenzione sul personale sanitario e sui pazienti fragili Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul personale, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica.  Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i c.d. soggetti fragili.
  • Misure di contenimento e divieti di assembramento
    È fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all’Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l’organizzatore è comunque responsabile dell’assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 27 Gennaio 2023