Divieto di spostarsi tra Regioni, zona arancione ovunque nel weekend del 9-10 gennaio, ripresa scuole superiori al 50% in presenza da lunedì 11 gennaio 2021 (e non più, quindi, da giovedì 7).
DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021
Il Consiglio dei Ministri n.88 del 5 gennaio 2021 ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo prevede:
- per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Aree rosse
Si conferma in ogni caso sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal DL 172/2020 (cd. Decreto Natale), di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
I colori delle regioni e il cambiamento dei parametri
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze, e quindi ogni regione avrà il suo 'colore' (giallo, arancione e rosso).
In tal senso, però, cambiano i parametri per determinare la 'zona di appartenenza':
- zone gialle: RT (indice contagio) inferiore a 1;
- zone arancioni: RT tra 1 e 1,25;
- zona rossa: RT superiore a 1,25
La scuola
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio (e non più, quindi, da giovedì 7 gennaio).
Privacy vaccini Covid
Per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19 (art.1, comma 457, della legge 178/2020), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.